Un Lavoratore è stato condannato per lesioni personali, minaccia e danneggiamento aggravato. Il Tribunale ha confermato la condanna e l'obbligo di risarcimento danni. L'imputato ha presentato un ricorso in Cassazione, contestando la valutazione delle prove e la motivazione della sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il ricorso contro le sentenze del Giudice di Pace, appellate e poi confermate, è ammesso solo per violazione di legge, non per vizi di motivazione. La Corte non può rivalutare le prove. Il Lavoratore deve pagare le spese processuali e una sanzione alla Cassa delle ammende.
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