L'Imputato, condannato per furto in abitazione, ha proposto ricorso lamentando un contrasto tra dispositivo e motivazione in merito al calcolo della pena. Il Tribunale aveva applicato la riduzione per il rito abbreviato partendo da una pena base aumentata per recidiva, incorrendo in un errore di scrittura nella motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione prevale il dispositivo, espressione immediata della volontà del giudice. Tale regola si applica specialmente quando la discordanza deriva da un evidente errore materiale di calcolo chiarito dal contesto della motivazione stessa. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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