La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento di un accertamento analitico-induttivo a carico di un contribuente. La Corte ha stabilito che la documentazione prodotta dal contribuente, attestante un rapporto di agenzia (contratto, estratti conto, email), prevale sulle presunzioni dell'Amministrazione Finanziaria, anche in presenza di irregolarità formali, come l'emissione di scontrini fiscali anziché fatture da parte della società mandante. La prova del reale rapporto contrattuale è risultata decisiva per smontare la tesi di un'attività di compravendita non dichiarata.
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