La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un individuo per la detenzione di 9,9 grammi di eroina, rigettando il suo ricorso. La Corte ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, valorizzando non solo il quantitativo e la pericolosità della sostanza, ma anche un precedente penale e numerosi precedenti di polizia. Tali elementi, nel loro complesso, delineano una condotta non occasionale, ostacolando il riconoscimento del beneficio. È stata inoltre confermata la legittimità del diniego delle attenuanti generiche, ritenendo sufficiente una motivazione implicita desumibile dalla valutazione complessiva della gravità del reato e della personalità dell'imputato.
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