Un Imputato ha presentato ricorso contro una sentenza d'appello che aveva applicato una pena concordata tramite patteggiamento in appello. L'Imputato lamentava l'omessa motivazione sulla mancanza di cause di proscioglimento e sulla misura della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che, in caso di patteggiamento in appello, il giudice non deve motivare sull'insussistenza di cause di proscioglimento, poiché l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello. Inoltre, la misura della pena concordata non può essere contestata, salvo illegalità, essendo frutto di un accordo tra le parti.
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