Un'azienda riceve un avviso di accertamento per la tassa sui rifiuti basato su una superficie errata. Durante il processo, l'ente riscossore tenta di correggere l'errore comunicando una nuova superficie, basata su un sopralluogo successivo. La Cassazione stabilisce che la **modifica dell'avviso di accertamento** in corso di causa è illegittima. L'ente non può cambiare le ragioni della pretesa fiscale una volta avviato il contenzioso, perché ciò viola il diritto di difesa del contribuente. L'atto impositivo originario, basato su presupposti diversi e poi modificati, deve essere annullato. La Corte accoglie quindi il ricorso dell'azienda, annullando la pretesa fiscale.
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