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Mora Ex Re

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30 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Interessi moratori sanità: sì a D.Lgs. 231/2002
Una struttura sanitaria privata accreditata ha citato in giudizio un'Azienda Sanitaria Locale per il ritardo nel pagamento di prestazioni erogate. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che il rapporto tra ASL e struttura privata rientra nella nozione di 'transazione commerciale' ai sensi del D.Lgs. 231/2002. Di conseguenza, sono dovuti gli interessi moratori sanità, che decorrono automaticamente alla scadenza dei termini di pagamento, senza necessità di una formale messa in mora.
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Maggior danno: la prova spetta sempre al creditore
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15232/2024, ha stabilito che in caso di obbligazioni pecuniarie, come quelle derivanti da un vecchio libretto di deposito, il creditore deve provare il cosiddetto 'maggior danno' derivante dalla svalutazione monetaria. La rivalutazione non è automatica. La Corte ha respinto il ricorso degli eredi di un correntista, i quali richiedevano la rivalutazione di un saldo fermo dal 1944, confermando che senza una prova specifica del danno subito, si applica il principio nominalistico.
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Nullità mutuo: la prova della consegna è decisiva
Una cliente ha citato in giudizio un istituto di credito per la rideterminazione di un contratto di mutuo, eccependo solo in un secondo momento la nullità del mutuo per mancata erogazione della somma. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, sottolineando che l'eccezione di nullità, sebbene rilevabile d'ufficio, deve emergere da fatti e documenti prodotti entro i termini processuali. La quietanza inserita nel contratto e la stessa azione legale della cliente sono state ritenute prove sufficienti dell'avvenuta erogazione, rendendo l'eccezione tardiva e inammissibile.
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Danno da svalutazione: decorrenza e limiti del risarcimento
La Corte di Cassazione interviene sul calcolo dell'indennizzo per beni confiscati, focalizzandosi sul danno da svalutazione. La Corte stabilisce che la decorrenza degli interessi e del maggior danno coincide con la data di notifica della citazione. Viene inoltre ribadito che il risarcimento per la svalutazione monetaria si calcola fino alla data di pubblicazione della sentenza e non fino al saldo effettivo. Il ricorso principale del Ministero viene assorbito a seguito dell'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale degli eredi.
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Mora del debitore: accordo sul pagamento la esclude
Un fornitore farmaceutico ha citato in giudizio una farmacia per ottenere il pagamento degli interessi di mora su fatture saldate in ritardo. La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. È stato provato un accordo verbale, consolidato da una prassi ventennale, secondo cui il pagamento avveniva tramite assegno ritirato da un incaricato del fornitore presso la sede della farmacia. Questa modalità deroga alla regola generale del pagamento al domicilio del creditore, trasformando l'obbligazione da 'portabile' a 'querable'. Di conseguenza, senza una formale richiesta di pagamento, non si configura la mora del debitore. Inoltre, la Corte ha stabilito l'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento, poiché il contratto di somministrazione era stato stipulato prima della sua entrata in vigore.
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Mora PA e fondi UE: la richiesta vale come diffida
Una società esportatrice ha richiesto alla Pubblica Amministrazione il pagamento di restituzioni all'esportazione previste da normative UE. A fronte del ritardo, la società ha agito in giudizio per ottenere gli interessi moratori. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito un principio fondamentale sulla mora PA: per i debiti derivanti dal diritto dell'Unione, la richiesta di pagamento presentata dal creditore è idonea a costituire in mora l'amministrazione, senza necessità di un successivo atto di diffida. Gli effetti della mora decorrono dalla scadenza del termine ragionevole che l'amministrazione aveva per completare le verifiche e disporre il pagamento.
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Contratto con la pubblica amministrazione: prova scritta
Una società fornitrice ha perso la causa per il risarcimento dei danni da ritardato pagamento contro un'azienda sanitaria. La Cassazione ha confermato che, in assenza di un contratto con la pubblica amministrazione redatto in forma scritta, la pretesa creditoria non può essere provata. La forma scritta è un requisito essenziale per la validità stessa del rapporto, non solo per la sua dimostrazione in giudizio.
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Interessi per ritardato pagamento: quando sono dovuti
Una struttura sanitaria privata si è rivolta ai tribunali per ottenere il pagamento degli interessi su somme corrisposte in ritardo da un'azienda sanitaria pubblica. La Corte d'Appello aveva negato tale diritto in assenza di una formale richiesta di pagamento. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio fondamentale: per i crediti liquidi ed esigibili, gli interessi per ritardato pagamento decorrono automaticamente dalla scadenza del termine, senza necessità di costituzione in mora del debitore. La Suprema Corte ha chiarito che la regola generale dell'art. 1282 c.c. prevede la produzione di interessi "di pieno diritto" e che la messa in mora rileva solo per ulteriori profili risarcitori.
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Prassi commerciale: quando esclude gli interessi di mora
La Corte di Cassazione ha stabilito che una prassi commerciale consolidata, come quella di riscuotere i pagamenti presso il debitore, può modificare tacitamente gli accordi contrattuali. Tale modifica trasforma l'obbligazione da 'portable' a 'quérable', escludendo così l'automatica decorrenza degli interessi di mora in caso di ritardo, poiché il creditore deve prima richiedere il pagamento.
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Contratto di appalto: onere della prova e varianti
Una sentenza del Tribunale di Torino chiarisce aspetti cruciali del contratto di appalto. Un subappaltatore ha richiesto il saldo per lavori di impiantistica, ma la committente si è opposta lamentando vizi, opere incomplete e contestando il prezzo. Il Tribunale, basandosi su una CTU, ha ridotto l'importo dovuto, sottolineando che la parte che lamenta difetti o richiede pagamenti per lavori extra ha l'onere della prova. La mancanza di documentazione scritta, come ordini di servizio o contestazioni tempestive, si è rivelata fatale per le pretese della committente.
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