La Cassazione annulla l'approvazione del rendiconto di un amministratore giudiziario perché il Tribunale non ha acquisito la documentazione richiesta dal ricorrente, relativa a operazioni finanziarie avvenute durante una precedente gestione. Viene affermato l'obbligo di controllo e di esercizio dei poteri istruttori in caso di contestazioni. La vicenda riguarda la presunta erronea attribuzione di somme a uno solo dei tre fratelli comproprietari.
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