La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46139/2023, ha dichiarato inammissibile un ricorso a seguito della sua rinuncia da parte dei ricorrenti. Tuttavia, ravvisando un profilo di colpa in tale rinuncia, ha condannato gli stessi al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La Corte ha stabilito che la rinuncia al ricorso, motivata solo dalla modifica favorevole di una misura cautelare dopo aver contestato nel merito gli indizi, integra una causa di inammissibilità colpevole sanzionabile ai sensi dell'art. 616 del codice di procedura penale.
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