La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di un Tribunale di Sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di misure alternative per un soggetto condannato per reati contro la Pubblica Amministrazione. La Corte ha stabilito che i reati ostativi perdono tale natura se viene concessa l'attenuante della collaborazione (art. 323-bis c.p.) e, inoltre, ha evidenziato come una recente legge (L. 199/2022) abbia rimosso tali delitti dal catalogo dei reati ostativi, aprendo così alla possibilità di accedere ai benefici penitenziari.
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