Un proprietario di un box auto ha tentato l'impugnazione di una delibera condominiale relativa al riparto spese, sostenendo l'illegittimità della tabella millesimale applicata. La tabella era stata recepita da una decisione di un condominio adiacente. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto le sue richieste. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando errori procedurali nella formulazione dei motivi e l'applicazione del principio della "doppia conforme", che impedisce di riesaminare i fatti già valutati conformemente nei primi due gradi di giudizio.
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