Un imputato, dopo l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ha prima proposto ricorso in Cassazione e poi vi ha rinunciato. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia e, seguendo un orientamento consolidato, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro. La sentenza ribadisce che la sanzione per inammissibilità si applica a prescindere dalla causa che l'ha determinata, inclusa la rinuncia al ricorso.
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