L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando il trattamento sanzionatorio inflitto dalla Corte di Appello. A suo avviso, i giudici di merito non avevano motivato in modo adeguato la quantificazione della pena inflitta. I giudici di legittimità hanno respinto l'impugnazione dichiarandola inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice non è tenuto a redigere una motivazione analitica quando la pena base si colloca al di sotto della media edittale. In simili ipotesi, un sintetico riferimento alla congruità, all'adeguatezza e all'equità della sanzione soddisfa pienamente l'obbligo di motivazione, richiamando implicitamente i criteri legali. Di conseguenza, l'Imputato perde definitivamente la causa ed è condannato a versare le spese processuali e la somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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