La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due persone condannate per abuso edilizio, le quali contestavano l'obbligo di demolire il manufatto come condizione per ottenere la sospensione della pena. I giudici hanno confermato che la subordinazione della pena sospesa e demolizione dell'opera abusiva è pienamente legittima ai sensi dell'art. 165 c.p., in quanto finalizzata a eliminare le conseguenze del reato. La decisione è rafforzata nel caso di precedenti penali, dove tale condizione diventa obbligatoria.
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