Un imputato, condannato per un reato legato all'immigrazione, presenta ricorso in Cassazione lamentando l'omessa traduzione della sentenza nella sua lingua madre, violando il suo diritto di difesa. La Corte Suprema, tuttavia, dichiara il ricorso inammissibile. L'esame degli atti processuali ha infatti rivelato la presenza di un'attestazione della cancelleria che provava l'avvenuto deposito della sentenza tradotta in data anteriore alla presentazione del ricorso stesso. Il motivo di impugnazione si è quindi rivelato manifestamente infondato perché basato su una circostanza non vera. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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