La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile un ricorso basato sul difetto di motivazione della sentenza di primo grado. La Corte ha chiarito che tale vizio non rientra tra le cause di nullità che comportano la regressione del processo, ma deve essere sanato dal giudice d'appello, il quale può e deve integrare la motivazione mancante. Di conseguenza, il ricorso per cassazione che solleva tale eccezione è manifestamente infondato.
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