La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un appello presentato dal difensore d'ufficio per un imputato giudicato in assenza. La decisione si fonda sulla mancata allegazione del mandato specifico a impugnare, rilasciato dopo la sentenza e contenente l'elezione di domicilio, come richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. La Corte ha ribadito che tale onere formale è inderogabile, anche quando l'appello contesta la stessa dichiarazione di assenza, poiché mira a garantire la conoscenza effettiva della sentenza e la volontà dell'imputato di procedere con l'impugnazione.
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