La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente da un imputato. La decisione si fonda sulla violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che, a seguito della riforma del 2017, impone a pena di inammissibilità la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori e munito di specifico mandato.
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