La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso contro una condanna per rapina. I motivi sono stati respinti perché uno mirava a una rivalutazione dei fatti, vietata in sede di legittimità, e l'altro era generico e non correlato alle motivazioni della sentenza d'appello. La decisione evidenzia la severità della Corte sulla specificità dei motivi, confermando il principio di inammissibilità del ricorso in Cassazione per vizi di forma e sostanza.
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