L'Associazione riceveva finanziamenti pubblici per attività di volontariato e protezione civile. Tuttavia, le indagini svelavano che la maggior parte delle spese avveniva in contanti, senza tracciabilità, e per scopi privati come parrucchiere e sigarette. Il Tribunale disponeva quindi il sequestro preventivo del conto corrente dell'ente. Il Presidente e l'Associazione proponevano ricorso, sostenendo che i controlli preventivi dell'ente pubblico escludessero l'illecito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando il sequestro. I giudici hanno stabilito che l'uso anche parziale di fondi pubblici per interessi privati integra il reato di malversazione di erogazioni pubbliche. La sistematica violazione dell'obbligo di tracciabilità e l'assenza di giustificativi validi confermano la legittimità del blocco dei beni, indipendentemente dalle verifiche formali compiute in precedenza dall'amministrazione erogatrice.
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