Un'azienda creditrice ha promosso un'azione di responsabilità e risarcimento danni contro gli amministratori di una società debitrice, contestando anche un contratto di affitto d'azienda. Dopo l'esito negativo nei primi gradi di giudizio, la creditrice ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, la ricorrente ha depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. I giudici hanno chiarito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione economica è prevista solo per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, e non può essere estesa per analogia alla rinuncia volontaria.
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