L'Acquirente di una società ha avviato un arbitrato contro I Venditori per discrepanze nei bilanci, chiedendo la riduzione del prezzo. Successivamente, si è costituita parte civile nel processo penale contro alcuni amministratori per gli stessi fatti. Un venditore ha eccepito l'estinzione dell'arbitrato, sostenendo il trasferimento dell'azione civile in sede penale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che, in tema di arbitrato e costituzione di parte civile, non opera il trasferimento automatico dell'azione ex art. 75 c.p.p. Il rapporto tra arbitrato e processo penale è regolato dalle stesse norme del rapporto tra arbitrato e processo civile (art. 819-ter c.p.c.). Di conseguenza, l'arbitrato prosegue autonomamente e non si estingue né si sospende. L'Acquirente vince la causa e il venditore ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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