La Corte di Cassazione ha chiarito i confini procedurali dell'amministrazione di sostegno in merito all'approvazione del rendiconto finale. Il caso nasce dal decesso di una beneficiaria e dalla successiva contestazione del rendiconto presentato dall'amministratore. La Suprema Corte ha stabilito che, a differenza della fase di nomina, l'approvazione del conto non richiede la partecipazione obbligatoria del Pubblico Ministero. Inoltre, il provvedimento di approvazione del rendiconto non è ricorribile direttamente in Cassazione, poiché non decide in via definitiva su diritti soggettivi, potendo essere oggetto di un autonomo giudizio ordinario a cognizione piena.
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