Un creditore avviava un pignoramento presso terzi contro una società debitrice per recuperare il proprio credito. A seguito del blocco della procedura, il creditore introduceva la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi notificando l'atto e iscrivendo la causa a ruolo nello stesso giorno. Il Tribunale dichiarava la domanda improcedibile contestando l'ordine cronologico delle attività. La Suprema Corte di Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo due principi cardine. In primo luogo, nel giudizio di opposizione all'esecuzione su crediti i terzi pignorati sono litisconsorti necessari e la loro mancata citazione rende nullo l'intero procedimento. In secondo luogo, l'iscrizione a ruolo è un mero atto amministrativo e la sua esecuzione contestuale alla notifica non rende in alcun modo improcedibile la causa.
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