Una lavoratrice viene assunta come collaboratrice scolastica dopo una selezione per l'internalizzazione dei servizi. Successivamente, l'Amministrazione dispone la risoluzione del contratto di lavoro ritenendo che i suoi precedenti quindici anni di servizio in una cooperativa (addetta a mensa, sporzionamento e pulizia locali) non corrispondessero ai requisiti del bando. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del Ministero. I giudici chiariscono che, dopo la firma del contratto, la controversia riguarda diritti soggettivi e spetta al giudice ordinario. Inoltre, non serve coinvolgere gli altri candidati nel processo, poiché la causa non contesta la graduatoria ma la legittimità del licenziamento. La lavoratrice ottiene la conferma della illegittimità del recesso e il diritto alla riassunzione.
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