La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un costruttore, confermando la condanna alla demolizione di porzioni di un edificio realizzate in violazione delle distanze tra costruzioni. La sentenza ribadisce che le norme nazionali sulle distanze minime prevalgono sui regolamenti locali e non possono essere derogate. La Corte ha inoltre chiarito che, in sede di legittimità, non possono essere presi in esame nuovi documenti volti a dimostrare la carenza di interesse della controparte, specialmente se non ammessi da tutte le parti. Infine, è stato sottolineato come il giudice di rinvio sia vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione e non possa riaprire l'accertamento dei fatti.
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