La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5157/2025, ha chiarito la questione sulla legittimazione al reclamo avverso il decreto di omologazione del piano del consumatore. Un creditore, che non aveva partecipato al giudizio di primo grado, ha impugnato la decisione che omologava il piano del debitore. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la legittimazione ad impugnare spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte nel grado precedente ed è risultato soccombente. La partecipazione attiva al primo grado è quindi un requisito essenziale per poter contestare la decisione in una fase successiva.
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