La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un'opposizione proposta dalla Procura della Repubblica contro un decreto di liquidazione dei compensi per un difensore impegnato nel patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, ritenendo superato il termine di 30 giorni. La Suprema Corte ha confermato il rigetto del ricorso, precisando che, anche qualora non vi sia stata una comunicazione formale del provvedimento, si applica il termine di impugnazione lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. Poiché l'opposizione era stata presentata quasi due anni dopo l'emissione del decreto, il diritto alla contestazione è decaduto.
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