Un professionista, soggetto a misura di prevenzione, chiede allo Stato il rimborso delle spese sostenute per la gestione delle sue società sequestrate. La richiesta include i costi per un revisore contabile e somme personali usate per finanziare una delle aziende. La Corte di Cassazione stabilisce un principio chiave sul rimborso spese beni sequestrati: le spese per la revisione contabile, se pertinenti all'amministrazione, sono rimborsabili e devono essere riesaminate. Al contrario, il finanziamento personale all'azienda, non essendo documentato come spesa di gestione pubblica, non viene rimborsato. La Corte accoglie parzialmente il ricorso, solo per le spese di revisione.
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