Un avvocato, nominato come difensore d'ufficio in un procedimento penale, ha proposto opposizione contro il decreto del Tribunale che aveva negato la liquidazione del suo compenso. Il Tribunale ha accolto l'opposizione ma non si è pronunciato sulla liquidazione delle spese di lite relative a questa fase. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che il giudizio di opposizione, regolato dal rito sommario di cognizione, impone al giudice di decidere sempre sulle spese processuali secondo le regole generali. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale.
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