Un avvocato, difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha contestato il compenso liquidatogli. La Corte d'Appello ha aumentato l'importo ma ha omesso di pronunciarsi sulle spese del giudizio di opposizione. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in questi casi, si applica il principio della soccombenza: il Ministero della Giustizia, in quanto parte soccombente, è tenuto a rimborsare le spese legali patrocinio sostenute dall'avvocato per l'opposizione, anche se non si è costituito in giudizio. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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