Un'imputata, accusata di detenzione di sostanze stupefacenti, ha richiesto la riqualificazione del reato in fatto di lieve entità e la contestuale sospensione del processo con messa alla prova. Il Giudice dell'udienza preliminare ha riqualificato il reato e ha ordinato all'UDEPE la redazione del programma di trattamento, rinviando la decisione finale. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la riqualificazione e l'ammissibilità del beneficio. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. I giudici hanno chiarito che, non essendoci ancora un provvedimento definitivo di sospensione del processo, l'ordinanza del giudice non è autonomamente impugnabile. La decisione sulla messa alla prova non era infatti ancora intervenuta, mancando così l'oggetto stesso del ricorso.
Continua »