Un dipendente di un'area di servizio, licenziato per non aver emesso scontrini o averli emessi per importi inferiori, ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa, rigettando il ricorso del lavoratore. La Corte ha stabilito che la testimonianza degli investigatori privati è valida ai fini della prova, indipendentemente dal loro specifico rapporto contrattuale con l'agenzia investigativa. Inoltre, ha ribadito che la valutazione sulla proporzionalità della sanzione spetta al giudice di merito e che la mancata percezione dell'indennità di cassa non attenua la gravità della condotta, data la rottura del vincolo fiduciario.
Continua »