Una società cooperativa ha promosso un licenziamento disciplinare contro una dipendente con ruolo di coordinatrice, accusandola di violare l'orario di lavoro e di abusare della fiducia aziendale. I tribunali di merito e, in ultima istanza, la Corte di Cassazione hanno respinto le pretese della società. La Suprema Corte ha stabilito che, data la natura autonoma del ruolo della lavoratrice e la comprovata possibilità di svolgere le mansioni da remoto, la mera assenza fisica dalla sede non era sufficiente a dimostrare l'inadempimento. L'azienda non è riuscita a provare una concreta mancanza di risultati o lo svolgimento di attività incompatibili con il lavoro, rendendo così il licenziamento illegittimo.
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