Un condannato a una pena di un anno e quattro mesi, sostituita con 960 ore di lavori di pubblica utilità, otteneva dal Giudice dell'esecuzione una detrazione di 45 giorni a titolo di liberazione anticipata. Il Pubblico Ministero ricorreva in Cassazione, sostenendo l'incompetenza del Giudice e l'incompatibilità del beneficio con la pena sostitutiva. La Suprema Corte ha annullato l'ordinanza per incompetenza funzionale, stabilendo che la decisione spetta al Magistrato di Sorveglianza. Tuttavia, ha affermato un principio fondamentale: la liberazione anticipata è pienamente applicabile anche alla pena dei lavori di pubblica utilità, data la sua finalità rieducativa e l'equiparazione normativa alle pene detentive per ogni effetto giuridico.
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