Un uomo è stato condannato per tentata rapina impropria aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, reati commessi ai danni di una persona anziana. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando vizi procedurali, come la mancata notifica di un rinvio d'udienza e la tardiva comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero. Ha anche contestato la sua responsabilità, basata principalmente sull'individuazione fotografica da parte dei verbalizzanti, ritenendola insufficiente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la validità della prova fotografica come mezzo di prova atipico e ha ritenuto infondate le contestazioni procedurali, condannando l'uomo al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
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