La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali gravi a carico di due imputati, dichiarando inammissibili i loro ricorsi. La Suprema Corte ha rilevato che le doglianze relative all'attendibilità dei testimoni riguardavano valutazioni di merito non riproponibili in sede di legittimità. Inoltre, è stato ritenuto corretto il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua basata su elementi decisivi, esercitando correttamente la propria discrezionalità nella determinazione della pena.
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