La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un imputato condannato per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli, il cui difensore aveva richiesto il rinvio dell'udienza per un concomitante impegno professionale e per lo stato di quarantena COVID-19 dell'assistito. L'istanza, inviata regolarmente via PEC, non era stata valutata dal giudice di primo grado. La Suprema Corte ha stabilito che l'omessa valutazione del legittimo impedimento configura una nullità assoluta della sentenza per violazione del diritto di difesa. Tuttavia, essendo il reato una contravvenzione commessa nel 2017, la Corte ha dichiarato l'annullamento senza rinvio poiché il reato è ormai estinto per prescrizione.
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