Un imputato è stato condannato per aver guidato un veicolo senza patente mentre era sottoposto alla misura dell'avviso orale. La difesa ha contestato la rilevanza penale del fatto, sostenendo che l'avviso orale, essendo un semplice ammonimento verbale, non potesse giustificare l'applicazione dell'art. 73 del Codice Antimafia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la norma penale si applica a tutte le misure di prevenzione personale, incluse quelle amministrative. La decisione recepisce l'orientamento della Corte Costituzionale, che ha ritenuto legittima la sanzione penale per chi guida senza titolo abilitativo in presenza di una conclamata pericolosità sociale.
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