L'Imputato, cittadino straniero, viene condannato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver strattonato i militari durante un controllo. Il difensore propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata traduzione della sentenza di primo grado in una lingua comprensibile all'assistito. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il diritto a eccepire la mancata traduzione della sentenza spetta esclusivamente all'imputato alloglotta e non al suo difensore. Inoltre, l'omessa traduzione non comporta la nullità del provvedimento, ma influisce solo sulla decorrenza dei termini per impugnare. Poiché l'imputato non ha formulato una specifica richiesta né dimostrato un concreto pregiudizio per la propria difesa, il ricorso viene rigettato con condanna alle spese.
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