Una società immobiliare in liquidazione impugna la decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato estinto il giudizio. Il giudice di secondo grado riteneva che, a seguito del fallimento della società, il termine di tre mesi per la riassunzione del processo interrotto decorresse automaticamente dalla data della sentenza di fallimento. La società sostiene invece che il termine decorra dal momento in cui è emersa l'inerzia del curatore fallimentare. La Corte di Cassazione, richiamando un importante precedente delle Sezioni Unite, rileva la complessità della questione riguardante la decorrenza del termine, che deve partire dalla conoscenza legale dell'interruzione. Per questo motivo, la Corte dispone il rinvio della causa alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile per una decisione approfondita.
Continua »