Un'Azienda Immobiliare ha citato in giudizio un'Azienda di Piastrelle per il pagamento di 50.000 euro, dovuti per attività di mediazione. Il Procuratore dell'Azienda di Piastrelle si è costituito in proprio, pur essendo stato citato solo come rappresentante della società. Il Tribunale ha respinto la domanda principale e ha compensato le **spese processuali** tra l'Azienda Immobiliare e il Procuratore. Il Procuratore ha appellato per ottenere il rimborso delle sue spese, ma la Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione, affermando che nessuna domanda era stata proposta contro di lui personalmente. La Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che il Procuratore non era soccombente in senso tecnico e che la sua costituzione in giudizio era una scelta personale. Il ricorso è stato rigettato e il Procuratore dovrà pagare un ulteriore contributo unificato.
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