Una complessa vicenda immobiliare, nata per la correzione dei dati catastali di un appartamento venduto, ha visto la proprietaria di un immobile adiacente richiedere il risarcimento dei danni all'istituto bancario originario. Nel corso del giudizio è intervenuta una società cessionaria, sostenendo di essere subentrata nei diritti della banca. La Corte di Cassazione ha accertato il difetto di legittimazione passiva della società cessionaria: l'acquisto del solo credito derivante dal mutuo dell'acquirente non attribuisce la titolarità a difendere la banca dalla domanda risarcitoria della proprietaria. Contestualmente, la Suprema Corte ha respinto il ricorso della proprietaria riguardante la revocazione della sentenza, confermando che le censure mosse costituivano semplici valutazioni di merito e non errori materiali di fatto. La società intervenuta senza titolo è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
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