Una società di autonoleggio ha impugnato una cartella di pagamento relativa a sanzioni per violazioni del Codice della Strada, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. La ricorrente sosteneva che, avendo comunicato i dati dei locatari agli enti accertatori, non dovesse rispondere delle infrazioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la contestazione sulla legittimazione passiva deve essere sollevata impugnando i verbali originari e non può essere proposta per la prima volta contro la cartella esattoriale, poiché i verbali non opposti diventano titoli definitivi.
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