Una società committente affida i lavori di intonacatura di un edificio a un'impresa appaltatrice. Al termine delle opere, la committente riscontra evidenti difformità cromatiche e difetti sulle facciate, rifiutando il versamento del saldo. L'appaltatore riconosce i vizi e propone di eliminarli, pretendendo però il previo pagamento del prezzo residuo. Di fronte al blocco dei pagamenti, l'impresa avvia un'azione legale contro la committente e il suo legale rappresentante. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della committente. I giudici stabiliscono che l'eccezione di inadempimento nell'appalto consente al committente di sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla reale eliminazione dei difetti. Il credito dell'appaltatore diventa infatti esigibile solo dopo la corretta esecuzione delle riparazioni. La Suprema Corte dichiara inoltre estraneo dal debito il rappresentante firmatario per conto della società committente.
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