Un'azienda aveva citato in giudizio un Ente Regionale per il risarcimento dei danni derivanti da trattative interrotte. Un terzo soggetto, che aveva acquisito il credito dell'azienda, era intervenuto nel processo. Successivamente, la cessione del credito è stata revocata con effetto retroattivo. Nonostante ciò, il terzo ha proseguito la causa. La Corte di Cassazione ha definitivamente respinto il suo ricorso, confermando il suo difetto di legittimazione attiva. Avendo perso la titolarità del diritto, non aveva più alcun titolo per agire in giudizio. La sua permanenza nel processo era quindi illegittima.
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