La Corte di Cassazione ha confermato la dichiarazione di fallimento di un'impresa edile, respingendo il ricorso del socio superstite. Il ricorrente contestava la legittimazione ad agire della società creditrice, sostenendo fosse cancellata dal registro delle imprese, e l'attendibilità dei debiti tributari. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile la questione sulla legittimazione perché non sollevata nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, ha stabilito che i bilanci non depositati e una perizia giurata non bastano a smentire i debiti verso il Fisco. Infine, i giudici hanno ribadito che la qualifica di impresa artigiana non esclude la dichiarazione di fallimento, poiché rilevano solo i parametri dimensionali quantitativi previsti dalla legge e non la prevalenza del lavoro manuale dei soci.
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