Una società petrolifera ha richiesto a una Regione il rimborso dell'Imposta Regionale sulla Benzina (IRBA), un tributo poi ritenuto incompatibile con la normativa europea. Mentre i giudici di merito avevano accolto la richiesta, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha chiarito un punto cruciale: la legittimazione passiva. Sebbene il gettito dell'IRBA fosse destinato alle Regioni, la sua natura e gestione sono quelle di un tributo statale (erariale), amministrato in ogni sua fase dall'Agenzia delle Dogane. Di conseguenza, la richiesta di rimborso IRBA va presentata a quest'ultima e non alla Regione. L'azione legale originaria è stata quindi dichiarata inammissibile.
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