La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3504/2024, ha stabilito che i lavori socialmente utili possono configurare un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Se il lavoratore è pienamente inserito nell'organizzazione del datore di lavoro, soggetto al suo potere direttivo (eterodirezione) e svolge mansioni rientranti nei fini istituzionali dell'ente, la sostanza del rapporto prevale sulla forma contrattuale, garantendo al lavoratore le relative tutele retributive.
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