La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla risoluzione contratto appalto tra un ente previdenziale e una società fornitrice. A causa di un errore procedurale della fornitrice, un concorso pubblico è stato annullato. La Corte ha confermato che l'inadempimento era sufficientemente grave da giustificare la risoluzione, in quanto ha minato le regole di segretezza e imparzialità della procedura. Ha inoltre stabilito che i danni risarcibili includono le indennità di missione pagate ai dipendenti, e ha chiarito importanti principi procedurali sul giudizio di rinvio e sulla riproponibilità delle domande assorbite, come quella di manleva assicurativa.
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